Cass. pen. n. 2862 del 9 settembre 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della tenuta del gioco d'azzardo con apparecchi elettronici videopoker, è sufficiente la loro installazione in locali aperti al pubblico o in circoli privati, a prescindere dall'accertamento della funzionalità dei medesimi e dalla sorpresa in flagranza di persone intente al gioco, essendo sufficiente che gli strumenti necessari siano predisposti e siano potenzialmente idonei.