14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1026 del 10 aprile 2000
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, il fatto che il P.M. ritenga di disporre una consulenza tecnica per approfondire nel merito la sussistenza del reato ipotizzato, appartiene alla normale dialettica processuale e non può essere considerato come prova della carenza di presupposti concreti per l’adozione della misura cautelare.
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Testo massima n. 2
Quando un apparecchio, come nel caso dei videopoker, sia strutturalmente aleatorio, nel senso di operare secondo un codice ignoto al giocatore, del tutto automatico, il reato di gioco d’azzardo sussiste a prescindere da qualsiasi accertamento sul numero delle partite che possono essere ripetute o sulle somme che possono essere vinte. [ Conseguentemente la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro probatorio operato al fine di accertare la reale situazione ].
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