14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1722 del 17 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Ai fini del reato di partecipazione a gioco d’azzardo, non è necessario, per la sussistenza della flagranza, che il giocatore sia sorpreso con le carte in mano, ma è sufficiente che egli sia colto nel locale in presenza di strumenti e tracce evidenti del gioco in atto.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In tema di gioco d’azzardo il fine di lucro non deve essere escluso se la posta sia modesta od anche sia destinata ad essere impiegata in consumazioni, poiché la legge prescinde dalla natura e dall’entità della posta impiegata, della quale ultima tiene conto soltanto come circostanza aggravante.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]