14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9417 del 31 agosto 1994
Testo massima n. 1
In tema di oltraggio, la «presenza» del pubblico ufficiale, presupposto indefettibile del reato di cui all’art. 341 c.p., è concetto ben diverso dal «cospetto», richiesto dal reato di cui all’art. 342 c.p. La «presenza» richiesta dalla prima norma prescinde dal contatto fisico o anche semplicemente visivo ed è estesa ad un ambito spaziale tale da consentire al pubblico ufficiale la semplice possibilità di percepire l’espressione oltraggiosa. Essa va dunque ben oltre la possibilità di visione diretta e reciproca del soggetto attivo e di quello passivo espressa dal sostantivo «cospetto». Questo presuppone la contemporanea presenza, reciprocamente avvertita, nel medesimo luogo, fronte a fronte, del soggetto attivo e del corpo politico, amministrativo o giudiziario ovvero di una rappresentanza di esso, riuniti in forma propria e solenne, quale ad esempio, con riferimento ad un corpo di polizia, un picchetto d’onore, la banda musicale, un qualsiasi reparto organico schierato o adunato nel corso di una cerimonia o per l’adempimento di funzioni sue proprie, ipotesi di fatto queste ben diverse dalla presenza sparsa e dispersa tra la folla di diversi appartenenti al Corpo, come singoli comandati e impegnati in servizio d’ordine in un determinato luogo. Ne consegue che risulta violato il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza [ art. 521 c.p.p. ] nell’ipotesi che, tratto l’imputato a giudizio per rispondere del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale per aver profferito le parole «polizia boia assassina», in presenza di un soprintendente della Polizia di Stato e di agenti in servizio in una zona dello stadio, venga ritenuto il reato previsto dall’art. 342 c.p.
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