14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2751 del 11 febbraio 2005
Testo massima n. 1
In tema di communio incidens ex collatione
privatorum agrorum le strade diventano oggetto di comunione a prescindere dai singoli conferimenti, nel senso che i proprietari latistanti non mantengono la proprietà della zona di terreno conferita sino alla linea mediana della strada, ma diventano comproprietari di questa per tutta la sua estensione, e ciò anche nel caso in cui, per la particolarità del tracciato, una parte della strada non risulti dal simmetrico conferimento di segmenti di terreno, ma sia costituita da un sedime in origine appartenente ad un solo proprietario. Peraltro, l’insorgenza della comunione presuppone inevitabilmente che tutti i partecipanti abbiano in vario modo o misura contribuito a conferire il sedime della strada, non essendo ipotizzabile che alla comunione partecipi un soggetto che nulla abbia conferito, a meno che non ricorra un diverso titolo negoziale.
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