14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 112 del 8 gennaio 1999
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la violazione dell’art. 82 c.p.c. che si realizza allorché la parte stia in giudizio personalmente senza che ne ricorrano i presupposti, genera una nullità relativa, non rilevabile d’ufficio e non eccepibile per la prima volta in sede di legittimità.
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