14 Mag Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3874 del 12 marzo 2012
Testo massima n. 1
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, c.p.c. non deve necessariamente precedere l’instaurazione del giudizio, né manifestarsi in forma espressa, in quanto anche l’autorizzazione sopravvenuta durante il processo e resa implicitamente “per facta concludentia” garantisce l’effettività della difesa e la regolarità del contraddittorio.
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Testo massima n. 2
Il provvedimento col quale il giudice di pace autorizza la parte a stare in giudizio di persona ex art. 82, secondo comma, c.p.c., sebbene intervenuto durante il processo e in forma implicita, non può essere revocato, con l’effetto di rendere invalida la costituzione del rapporto processuale, potendo il giudice di pace, con la sentenza che definisce il giudizio, unicamente dichiarare l’eventuale nullità della concessa autorizzazione.
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