14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22186 del 20 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall’art. 6 della C.E.D.U., non comprende la facoltà della parte che abbia già nominato il proprio difensore di esercitare attività difensiva [ nella specie, di inviare atti al giudice ] indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l’intero processo [ particolarmente per quello civile ] e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte.
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