14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5316 del 13 giugno 1997
Testo massima n. 1
Gli atti compiuti in giudizio dal rappresentante senza poteri o senza i poteri conferiti con la forma scritta, richiesta dall’art. 77 c.p.c., sono soggetti a ratifica, sicché il difetto di legittimazione ad processum viene eliminato dalla manifestazione di volontà del soggetto legittimato attraverso il suo intervento in giudizio [ nella specie, nel corso del giudizio di primo grado ] o il rilascio della procura ai sensi dell’art. 77 citato, che producono la regolarizzazione ex nunc del rapporto processuale, ma non valgono a sanare eventuali preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore.
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