14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7475 del 6 luglio 1995
Testo massima n. 1
La servitù degli scoli prevista dall’art. 1094 c.c. attribuisce al proprietario del fondo inferiore [ dominante ] il diritto di ricevere ed usare le acque che giungono al fondo superiore [ servente ] e che residuano dopo l’utilizzazione a vantaggio di questo fondo; la servitù, pertanto, se non assicura al fondo dominante gli scoli, che dipendono dalla misura dell’uso delle acque vive nel fondo servente, impedisce al proprietario di quest’ultimo fondo di invertire le acque a vantaggio di altri fondi propri o di terzi, come è anche precisato espressamente dall’art. 1096 c.c., che consente al proprietario di fare liberamente uso delle acque solo «a vantaggio del suo fondo», anche cambiandone la coltivazione, o di abbandonare in tutti o in parte l’irrigazione.
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Testo massima n. 2
La servitù di presa d’acqua, alla quale si riferisce l’art. 1080 c.c., ha per contenuto le facoltà di prelevare o derivare, mediante manufatti, l’acqua esistente nel fondo servente per condurla, in una determinata quantità, nel fondo dominante.
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