14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7066 del 14 aprile 2004
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in Massimario
Testo massima n. 1
La mancanza di autorizzazione del curatore, da parte del giudice delegato, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento si risolve nel difetto di legittimazione processuale; il relativo vizio, pertanto, resta sanato quando venga successivamente conseguita e prodotta detta autorizzazione, e tale sanatoria opera retroattivamente, indipendentemente dal verificarsi di decadenze meramente processuali e con il solo limite dei diritti quesiti di natura sostanziale.
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