Cass. civ. n. 17936 del 6 settembre 2004

Testo massima n. 1


L'autorizzazione a stare in giudizio è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico, con la conseguenza che essa, sebbene intervenuta successivamente all'introduzione della causa, è idonea a sanare retroattivamente le irregolarità — non rilevate dal giudice — inficianti la pregressa fase del procedimento (nella fattispecie, relativa a controversia tributaria, la Suprema Corte, in base all'enunciato principio, ha rigettato il motivo di ricorso concernente l'originaria mancanza dell'autorizzazione della giunta comunale al sindaco a stare in giudizio, risultando dagli atti di causa che detta autorizzazione era stata successivamente concessa).

Normativa correlata