14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19528 del 29 settembre 2004
Testo massima n. 1
La mancanza iniziale di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale [ nella fattispecie: l’esperimento dell’azione revocatoria ex art. 64 legge fall. ], essendo attinente all’efficacia di attività processuale svolta nell’esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto ex tunc anche mediante successiva autorizzazione in corso di giudizio, sempre – però – che l’inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice. [ Nella specie il giudice di primo grado aveva accertato la mancanza di legittimazione attiva del fallimento attore, non essendo stata depositata agli atti di quella fase del giudizio l’autorizzazione del giudice delegato, ed aveva quindi rigettato la domanda proposta dal fallimento; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che fosse maturata una preclusione alla possibilità, per il fallimento, di produrre nel giudizio di appello l’autorizzazione in questione e quindi di sanare l’originario vizio di rappresentanza ].
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