14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1926 del 4 marzo 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il difetto di legittimazione processuale [ nella specie dell’amministratore di un condominio ], attenendo alla legittimità del contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l’unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello.
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