14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3463 del 22 aprile 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’accertamento della legitimatio ad processum, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto — salvo il limite della formazione del giudicato — anche d’ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità [ come in relazione alla legittimazione ad agire o a resistere in giudizio ] di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.
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