Cass. civ. n. 3463 del 22 aprile 1997

Testo massima n. 1


L'accertamento della legitimatio ad processum, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto — salvo il limite della formazione del giudicato — anche d'ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità (come in relazione alla legittimazione ad agire o a resistere in giudizio) di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo.

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