14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2333 del 16 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Il principio che la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione, notificazione o comunicazione dell’evento, vale se non vi è necessità di rinnovare la procura ad litem; ma, se per qualsiasi motivo sorge una tale necessità [ nella specie a seguito di decesso del procuratore ], viene meno la ragione giustificatrice del principio, da individuare nell’ultrattività della procura, e cessa la rappresentanza processuale del genitore.
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