Cass. civ. n. 6395 del 15 luglio 1996

Testo massima n. 1


La mancanza al momento della decisione dei documenti inerenti alla prescritta autorizzazione a stare in giudizio impone la declaratoria di inammissibilità del gravame senza che il collegio sia tenuto ad assegnare un termine per consentire l'acquisizione di quei documenti, tenendo conto che tale regolarizzazione è contemplata dall'art. 182 c.p.c. solo con riferimento alla fase istruttoria e che si ricollega all'esercizio di un potere discrezionale.

Normativa correlata