14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3867 del 17 marzo 2001
Posted at 17:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
In ordine alla documentazione del potere di rappresentanza, è necessario che la controparte sia posta in grado di conoscere la fonte del potere e di contestarlo; a tal fine il rappresentante, che agisca come organo della persona giuridica, non ha l’onere di produrre con il mandato ad litem l’atto di conferimento del suo potere, bensì, ove questo sia contestato, ha l’onere di indicare l’atto di conferimento, in modo da consentire l’eventuale prova contraria.
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