14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4785 del 2 aprile 2001
Testo massima n. 1
L’autenticazione, apposta dal difensore in calce alla procura alle liti, fa fede della provenienza dell’atto da colui che ne appare l’autore, ma non della legittimazione processuale di quest’ultimo. Ne consegue che è invalida la costituzione in un giudizio di una società commerciale, ove — a fronte di specifica eccezione in tal senso — non sia dimostrata la sussistenza di potere rappresentativo in capo alla persona che ha conferito il mandato alle liti per conto della società stessa, a nulla rilevando che la suddetta persona sia indicata nella procura alle liti come “dirigente”.
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