14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14813 del 3 ottobre 2003
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui con il medesimo atto sia stata proposta opposizione a precetto e istanza di sospensione, il creditore si sia costituito all’udienza fissata per la discussione dell’istanza di sospensione e al suo procuratore costituito sia stato comunicato sia il provvedimento di rigetto dell’istanza che la fissazione dell’udienza di discussione della causa di opposizione, il contraddittorio deve ritenersi regolarmente costituito essendosi il creditore opposto già costituito nell’ambito della vicenda processuale in corso e non essendo perciò necessario procedere alla notificazione nei suoi confronti del ricorso di opposizione a precetto e del decreto di fissazione d’udienza.
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Testo massima n. 2
Qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, a norma di legge o di statuto, rappresenta la società ha conferito il mandato al difensore, ha l’onere di allegare ma non di provare tale sua qualità, spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto della società medesima. Ne consegue la nullità della procura qualora il direttore generale della società, organo al quale la legge non ricollega poteri rappresentativi, abbia rilasciato la procura al difensore senza indicare la qualità di legale rappresentante e senza dimostrare la fonte dei poteri rappresentativi, pur contestata da controparte.
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