14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 560 del 19 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Per gli enti pubblici, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale, ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Con particolare riferimento agli Istituti autonomi case popolari, peraltro, è da ritenere valida la costituzione in giudizio a seguito di procura rilasciata dal presidente dell’istituto, ma solo in assenza di apposita norma che preveda l’autorizzazione dell’organo deliberante ovvero un’approvazione tutoria. Pertanto, è inammissibile il controricorso con il quale il presidente dello Iacp di Isernia resiste, nel giudizio per cassazione avverso ordinanza pretorile ex art. 666 c.p.c., in forza di delibera del comitato esecutivo che non risulta ratificata da parte del consiglio di amministrazione dell’istituto, avuto riguardo alla disciplina regionale vigente in materia, ed, in particolare, all’art. 11, comma secondo, lett. L ], della legge regionale molisana 7 febbraio 1990, n. 6, che pone tra i compiti del consiglio di amministrazione dello Iacp quello di deliberare lo stare e resistere in giudizio, e, all’art. 12, commi quarto e quinto, attribuisce al comitato esecutivo dello stesso istituto la facoltà di provvedervi, in caso di necessità ed urgenza, salva ratifica del relativo provvedimento, da sottoporre, a tale scopo, al consiglio di amministrazione non oltre sessanta giorni dalla deliberazione.
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