14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 173 del 10 gennaio 2003
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 21 legge n. 59 del 1997 le istituzioni scolastiche acquisiscono la personalità giuridica a mano a mano che abbiano raggiunto i requisiti prescritti dal medesimo articolo, mentre l’art. 4 del D.P.R. n. 233 del 1998 prevede il riconoscimento dell’autonomia alle singole istituzioni scolastiche, nonchè il riconoscimento della personalità giuridica a quelle che ne fossero prive, con provvedimenti dei dirigenti dell’amministrazione scolastica periferica, con la conseguenza che le istituzioni predette non conseguono la personalità giuridica ipso iure, ma solo con provvedimento formale previo accertamento della ricorrenza dei requisiti prescritti; in mancanza di tale atto formale, la scuola statale non ha una propria legitimatio ad processum, svincolata dalla rappresentanza ed assistenza erariali.
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