14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6227 del 13 marzo 2009
Testo massima n. 1
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali recato dal D.L.vo 12 agosto 2000, n. 267, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l’autorizzazione alla lite da parte degli organi collegiali [ consiglio o giunta ] non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del presidente della comunità montana, che è organo responsabile dell’Amministrazione locale, munito di rappresentanza legale della stessa [ secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 50 del predetto D.L.vo n. 267 ]; ne consegue che l’eventuale illegittimità della delibera autorizzativa della giunta non può incidere sulla validità della costituzione in giudizio della comunità per mezzo del suo presidente.
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