14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12109 del 23 maggio 2006
Testo massima n. 1
L’autorizzazione della giunta municipale al sindaco di un comune a proporre una domanda o a resistere in giudizio, senza alcuna limitazione al giudizio di primo grado, abilita il sindaco implicitamente anche alla proposizione dell’appello ove il giudizio abbia avuto un esito sfavorevole al Comune, in conformità al principio generale secondo il quale la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado «per il presente giudizio» [ o processo, causa, lite etc. ], senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, così superando la presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell’art. 83 ultimo comma c.p.c. [ Nella specie, relativa alla delibera di incarico della Giunta municipale a «chiamare in giudizio» una USL per il recupero di somme corrisposte a un fornitore, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello per carenza di legittimazione processuale dell’ente, perchè la delibera non conteneva alcun riferimento ad eventuali giudizi di appello ].
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