14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2210 del 16 febbraio 2012
Testo massima n. 1
L’autorizzazione della giunta municipale al sindaco di un comune a proporre una domanda o a resistere in giudizio, non contenente alcuna limitazione al primo grado, abilita implicitamente il sindaco anche alla proposizione dell’appello, ove il giudizio abbia avuto un esito sfavorevole all’ente territoriale, in conformità al principio generale secondo il quale la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado “per il presente giudizio”, senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, così superando la presunzione di conferimento solo per primo grado, ai sensi dell’art. 83, ultimo comma, c.p.c..
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