14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 9523 del 14 novembre 1996
Testo massima n. 1
Mentre l’art. 107 del D.P.R. n. 616 del 1977 si limita ad includere le Regioni a statuto ordinario tra gli enti dei quali l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa [ secondo il regime di cui agli artt. 43, 45 e 47 del T.U. n. 1611 del 1933 ], l’art. 10 della legge n. 103 del 1979 prevede un particolare procedimento attraverso il quale le menzionate regioni possono ottenere l’applicazione dell’intero regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole ex lege per le amministrazioni dello Stato. Sia nel primo caso [ regime cosiddetto «facoltativo» ], sia nel secondo caso [ regime cosiddetto «sistematico» ] non è necessario, per i singoli giudizi, uno specifico mandato all’Avvocatura stessa; essendo, invece, necessario uno specifico provvedimento [ talvolta soggetto al visto degli organi di vigilanza ], nel caso in cui la Regione voglia escludere tale rappresentanza, per affidarla a privati professionisti. Da ciò consegue che l’Avvocatura dello Stato, ove agisca in giudizio per una Regione, non avendo necessità di apposito mandato, non è neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.
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