14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10890 del 6 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Ferme restando l’unicità e l’unitarietà della capacità giuridica dello Stato, della cui attività giuridica i vari rami dell’Amministrazione rappresentano, con la loro struttura burocratica specifiche settoriali estrinsecazioni operative, e fermo il profilo per cui per «competenza» del ministero — e quindi, del ministro — deve intendersi, nel senso amministrativistico dell’espressione, l’attribuzione del potere di stare in giudizio, per lo Stato, in relazione a ciò che forma oggetto della specifica materia del contendere, attiene alla problematica della capacità processuale o legitimatio ad processum e non della «legittimazione passiva», accertare, in sede di verifica dei presupposti processuali [ per tali intendendosi i requisiti che condizionano l’attitudine del processo a pervenire ad una pronuncia di merito ], la sussistenza, nell’organo statuale convenuto come tale in giudizio, del potere di stare in giudizio in virtù [ ed in conformità alla regolamentazione specifica ] del rapporto di immedesimazione organica in base al quale il titolare di un organo non si limita a svolgere attività che produca i suoi effetti nella sfera giuridica dell’ente, ma realizza direttamente e immediatamente l’attività giuridica dell’ente nella cui struttura è inserito.
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