Cass. civ. n. 6062 del 16 giugno 1990

Testo massima n. 1


Quando il competente organo dell'ente pubblico sia stato debitamente autorizzato a resistere in giudizio per opporsi, senza limitazione alcuna, ad una domanda proposta contro l'ente medesimo, non è necessaria un'ulteriore autorizzazione per proporre i consentiti gravami contro le decisioni di primo grado ad esso sfavorevoli, dovendosi ritenere l'originaria autorizzazione sufficiente per tutti i gradi del giudizio.

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