Cass. civ. n. 7107 del 20 luglio 1998

Testo massima n. 1


La preventiva autorizzazione ad agire o resistere in giudizio o a proporre impugnazione, rilasciata dall'organo deliberativo al presidente, è richiesta, in via generale, solamente per gli enti pubblici territoriali; e l'autorizzazione a resistere alla domanda giudiziale, comunque, è idonea anche ai fini della promozione della fase di gravame, salvo che dalla relativa delibera risulti che l'autorizzazione riguarda il solo giudizio di primo grado. (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo con cui era stata fatta valere la mancanza di autorizzazione alla proposizione dell'appello da parte del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, peraltro già abilitato a resistere in primo grado).

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