14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14549 del 9 novembre 2000
Testo massima n. 1
Le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono e i loro titolari [ ambasciatori o agenti diplomatici ] hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì — senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale — ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato. Ne consegue che l’ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questo sia parte, ancorché relativi a rapporti privatistici, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica. [ Nella specie nel giudizio di primo grado era stata convenuta in giudizio un’ambasciata presso lo Stato italiano, rimasta contumace, e la sentenza era stata appellata allo Stato estero, agendo attraverso il suo ambasciatore e facendo valere la nullità del ricorso introduttivo sia per difetto di soggettività giuridica dell’ambasciata, sia per violazione dei termini a comparire; il giudice d’appello aveva ritenuto legittimo l’ambasciatore in quanto tale, dichiarando la nullità del ricorso introduttivo per violazione dei termini, e inammissibile l’atto di appello con riferimento allo Stato estero, qualificato come intervento del terzo; la S.C., a seguito del ricorso per cassazione proposto dallo Stato estero, ha dichiarato inammissibile il ricorso stesso — peraltro correggendo la motivazione della sentenza impugnata — stante l’unicità del soggetto giuridico e la sua non soccombenza ].
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