14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 6622 del 19 marzo 2009
Testo massima n. 1
L’autorizzazione ad agire e a contraddire in giudizio in rappresentanza di un ente pubblico [ nella specie, un Comune ] è riferita al titolare della carica [ nella specie, il Sindaco ] al momento in cui l’atto deve essere compiuto, e non alla persona fisica; conseguentemente, è inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, l’appello proposto da persona che – pur qualificatasi come Sindaco – era cessata dalla carica in esito ad intervenute elezioni amministrative, restando irrilevante che la suddetta persona fisica fosse stata autorizzata dalla Giunta municipale a proporre l’impugnazione quando ancora era titolare della carica di Sindaco
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