Cass. civ. n. 6622 del 19 marzo 2009

Testo massima n. 1


L'autorizzazione ad agire e a contraddire in giudizio in rappresentanza di un ente pubblico (nella specie, un Comune) è riferita al titolare della carica (nella specie, il Sindaco) al momento in cui l'atto deve essere compiuto, e non alla persona fisica; conseguentemente, è inammissibile, per difetto di legittimazione processuale, l'appello proposto da persona che - pur qualificatasi come Sindaco - era cessata dalla carica in esito ad intervenute elezioni amministrative, restando irrilevante che la suddetta persona fisica fosse stata autorizzata dalla Giunta municipale a proporre l'impugnazione quando ancora era titolare della carica di Sindaco.

Normativa correlata