14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3305 del 17 aprile 1997
Testo massima n. 1
In relazione alla regola di cui all’art. 2384, primo comma, c.c., secondo cui gli amministratori della società per azioni che hanno la rappresentanza della società hanno il potere di agire e resistere in giudizio per le materie che rientrano nell’oggetto sociale senza necessità di alcuna preventiva delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci, salve le limitazioni del potere di rappresentanza risultanti dall’atto costitutivo o allo statuto, è necessario che queste limitazioni siano espresse e, conseguentemente, nella previsione statutaria della facoltà degli amministratori di procedere alla nomina di avvocati e procuratori alle liti dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria non può ravvisarsi un’implicita subordinazione dell’esercizio del potere di agire o resistere in giudizio, ad una previa deliberazione autorizzativa [ con libertà di iniziativa dei rappresentanti legali solo quanto alla scelta dei legali ]. Tale principio trova applicazione anche nelle società cooperative, in base al richiamo contenuto nell’art. 2516 c.c., e ai fini della proposizione della querela di falso e della sottoscrizione del relativo atto dalla parte personalmente.
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