14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7886 del 5 aprile 2006
Testo massima n. 1
Nelle società di persone, l’unificazione della collettività dei soci [ che si manifesta con l’attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un’amministrazione e di una rappresentanza ] e l’autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali [ che si riflette nell’insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell’ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire ] costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità [ dei soci ] una unitarietà di forme di azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nell’unicità esclusiva di un ens tertium. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la proposizione della domanda di annullamento di un atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i soci di una società in nome collettivo richiedesse l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della società ].
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