14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 961 del 16 gennaio 2009
Posted at 17:12h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, trattandosi di uno dei presupposti della capacità di stare in giudizio, è onere della parte che ha conferito la procura – in caso di contestazione della controparte specifica e tempestiva, cioè proposta non appena raggiunta la certezza della carenza di prova sul punto – fornire la dimostrazione dell’effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi, non potendo il giudice procedere d’ufficio al relativo accertamento.
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