14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12422 del 20 maggio 2010
Testo massima n. 1
In tema di associazione temporanea di imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, di cui all’art. 23, comma 9, del d.l.vo 19 dicembre 1991, n. 406 [ “ratione temporis” vigente ], spetta all’impresa mandataria, o “capogruppo”, esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall’appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto; inoltre, non essendo automatica la rappresentanza processuale, l’impresa capogruppo, per poter proporre un appello anche a nome delle imprese rappresentate, è tenuta a spenderne il nome, essendo priva di legittimazione processuale qualora – come nel caso di specie – lo abbia proposto in proprio.
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