Cass. civ. n. 25860 del 2 dicembre 2011

Testo massima n. 1


Nei giudizi instaurati nei confronti di una società di persone, ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio, è sufficiente, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, la presenza in giudizio di tutti i soci, nei quali si esaurisce la società, fatta eccezione nel caso in cui si ponga un problema d'indirizzo della domanda nei confronti personali dei soci e non anche della società.

Normativa correlata