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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11079 del 11 giugno 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11079 del 11 giugno 2004

Testo massima n. 1

I poteri d’ufficio di cui è dotato il tribunale quanto alla dichiarazione di fallimento persistono anche nel giudizio di opposizione, e l’officiosità del processo non è limitata allo svolgimento del giudizio di primo grado, ma prosegue nel successivo grado di appello; l’officiosità, tuttavia, non implica una deroga ai principi fissati per l’appello dall’art. 342 c.p.c. Pertanto, mentre in primo grado il giudizio, per la sua natura pienamente devolutiva, non resta vincolato dagli eventuali motivi, in sede di gravame avverso la pronuncia del tribunale, invece, non subisce deroghe il principio secondo cui l’ambito del giudizio, con la conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunziarsi, è determinato dalle questioni effettivamente devolute con gli specifici motivi di impugnazione, oltre quelle rilevabili d’ufficio che delle stesse costituiscano l’antecedente logico ed in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure. [ Nella fattispecie la S.C. ha statuito che la Corte di appello, investita della questione se il soggetto dichiarato fallito in estensione del fallimento di società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 147 legge fall., fosse o meno socio occulto della società, non poteva conoscere della diversa questione relativa all’esistenza di una società di fatto tra la stessa società in nome collettivo e tale soggetto ].

Testo massima n. 2

Nel procedimento di estensione del fallimento previsto dall’art. 147 legge fall., il tribunale esercita poteri officiosi rispetto ai quali l’istanza di estensione presentata da un creditore [ Corte cost. 16 luglio 1970, n. 142 ] o dal curatore o dallo stesso fallito [ Corte cost. 28 maggio 1975, n. 127 ] non è niente più che una sollecitazione ad attuare la regola della responsabilità illimitata dei soci nei fallimenti delle società a cui si riferisce il predetto art. 147, onde il tribunale può procedere anche in mancanza di una sollecitazione qualificata; nè pertinente, si rivela, al riguardo, la disposizione di cui all’art. 8 legge fall., la cui disciplina dell’iniziativa d’ufficio – estesa, comunque, a tutte le ipotesi in cui il tribunale competente, nell’esercizio della sua ordinaria attività, acquisisca la conoscenza dell’insolvenza di un imprenditore ovvero gli indicati presupposti gli risultino dal rapporto di un altro giudice per situazioni emerse in un altro procedimento giurisdizionale – non esclude certamente la stessa quando i poteri officiosi del tribunale sono, come nell’ipotesi in esame, espressamente previsti. [ Nella fattispecie la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con cui si lamentava che il tribunale avesse dichiarato il fallimento del socio occulto su sollecitazione fatta per conto di un creditore, nel corso dell’adunanza di verificazione dei crediti, da un soggetto privo di valida procura ].

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