14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15369 del 22 luglio 2005
Testo massima n. 1
La eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell’amministrazione fallimentare; ne consegue che tale legittimazione è ammissibile solo quando l’inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia [ Nella specie la Corte Cass. ha escluso tale legittimazione, atteso che la curatela si era attivata per chiedere al giudice delegato, senza ottenerla, l’autorizzazione a proporre ricorso avverso la sentenza d’appello, relativa a pretese ereditarie del fallito, rispetto alle quali non poteva valere il riferimento al preteso «diritto personalissimo» dell’individuo a vedersi riconosciuta la qualità di erede, in quanto questione prospettata per la prima volta in sede di legittimità ].
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