Cass. civ. n. 25888 del 29 settembre 2024
Testo massima n. 1
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE Pagamento assegno a soggetto non legittimato - Responsabilità contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Onere probatorio.
La responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, prevista dall'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, ha natura contrattuale, ragion per cui la banca è sempre ammessa a fornire la prova liberatoria della non imputabilità a sé dell'erronea identificazione.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. civ. n. 3649 del 2021
Normativa correlata
Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1218