Cass. civ. n. 25860 del 27 settembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA Impugnazione dell'erede - Prova della sua qualità - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 459
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.