Cass. pen. n. 25853 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Estradizione verso l'estero - Trattato di estradizione bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador - Valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione - Verifica - Oggetto - Indicazione.


In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, sebbene non sia tenuta, secondo il trattato bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador del 25 novembre 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, entrato in vigore il 16 novembre 2021, a valutare autonomamente ai fini della consegna i gravi indizi di colpevolezza, deve comunque verificare, con una sommaria delibazione, che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 40552 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 25/11/2015
Legge 25/11/2019 num. 152