Cass. pen. n. 25853 del 14 maggio 2024
Testo massima n. 1
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Estradizione verso l'estero - Trattato di estradizione bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador - Valutazione autonoma dei gravi indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione - Verifica - Oggetto - Indicazione.
In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, sebbene non sia tenuta, secondo il trattato bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador del 25 novembre 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, entrato in vigore il 16 novembre 2021, a valutare autonomamente ai fini della consegna i gravi indizi di colpevolezza, deve comunque verificare, con una sommaria delibazione, che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 25/11/2015
Legge 25/11/2019 num. 152