Cass. pen. n. 25852 del 14 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Revoca degli arresti domiciliari applicati in sostituzione dell’originaria custodia in carcere - Ricorso dell'imputato avverso precedente ordinanza del tribunale del riesame, non ancora efficace, di ripristino della custodia in carcere - Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Annullamento senza rinvio dell'ordinanza - Ragioni.


In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 44723 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
DM Grazia e Giustizia 30/09/1989 art. 28