Cass. civ. n. 25802 del 26 settembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Carenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Accoglimento dell'impugnazione di merito - Insussistenza - Fattispecie.


La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 516 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.