14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3505 del 28 maggio 1981
Posted at 16:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’indivisibilità della servitù prediale, con la conseguente non configurabilità di una estinzione pro quota della medesima, comporta, in ipotesi di comproprietà del fondo servente, che l’atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti di uno dei condomini è produttivo di effetti anche nei confronti degli altri.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]