Cass. civ. n. 25768 del 26 settembre 2024
Testo massima n. 1
VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Nuova vendita dello stesso bene ad un terzo - Inadempimento contrattuale - Conseguenze.
Nella volontà del venditore di trasferire a taluno la proprietà della cosa è implicito l'obbligo di non trasferirla ad altri, cosicché costituisce inadempimento contrattuale la condotta del proprietario di un bene che, dopo averlo trasferito ad altra persona, lo vende successivamente ad un terzo, poiché tale successiva vendita costituisce impedimento a che il primo acquirente consegua il godimento pieno ed esclusivo e la disponibilità della cosa, con conseguente diritto alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. civ. n. 1403 del 1989
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1470
Cod. Civ. art. 1476
Cod. Civ. art. 1477
Cod. Civ. art. 1470
Cod. Civ. art. 1476
Cod. Civ. art. 1477