14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5522 del 19 novembre 1997
Testo massima n. 1
Poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato [ tanto che il denaro, i titoli al portatore di qualunque genere essi siano, i titoli emessi e garantiti dallo Stato anche se nominativi ed i valori di bollo sono devoluti in natura alla Cassa delle ammende, mentre tutte le altre cose sono vendute all’asta pubblica ed il ricavato è del pari versato alla predetta Cassa ] una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita, e quindi l’abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata non può incidere su di essa. [ Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori di cui all’art. 708 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 17 ottobre 1996 n. 370 della Corte costituzionale; in applicazione dell’indicato principio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dei valori confiscati nonostante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 c.p.p. ].
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