Cass. civ. n. 25757 del 26 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Beni mobili consegnati nel periodo d'imposta successivo a quello della vendita - Rilevanza dell'effettiva consegna - Conseguenze - Inclusione nelle rimanenze finali del venditore - Fattispecie.


In tema di determinazione del reddito d'impresa, il valore dei beni mobili venduti nel corso del periodo d'imposta considerato, ma consegnati all'acquirente nell'anno successivo, deve essere incluso, ai sensi dell'art. 109 (ex art. 75), comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra le rimanenze finali del venditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, aveva individuato come momento della consegna quello in cui il venditore aveva avvisato l'acquirente che il bene era a sua disposizione per il ritiro presso il magazzino, anziché quello, del periodo d'imposta successivo, in cui il bene stesso ne era effettivamente uscito).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26410 del 2018

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109