Cass. pen. n. 11351 del 25 novembre 1992
Testo massima n. 1
La miccia a lenta combustione è ricompresa fra «le munizioni di sicurezza ed i giocattoli pirici»: trattasi di prodotto che, non ricadendo fra le sostanze esplodenti di cui alla normativa speciale, va ricompreso fra le «materie esplodenti» la cui detenzione va denunciata all'autorità e l'inosservanza è punita dalla norma contravvenzionale di cui all'art. 679 c.p. (omessa denuncia di materie esplodenti).