Cass. civ. n. 25713 del 26 settembre 2024
Testo massima n. 1
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI BENI COSAP - Titolarità della strada - Onere di dimostrazione - Spettanza - Fondamento - Onere di contestazione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull'assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall'occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.