Cass. civ. n. 25710 del 26 settembre 2024

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di omessa pronuncia - Rigetto di una domanda o di un'eccezione implicito nella decisione assunta - Esclusione - Fondamento - Capo di domande non espressamente esaminato ma incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.


Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20718 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112